
Il deposito cauzionale è una somma di denaro che il conduttore versa al locatore al momento della stipula del contratto di locazione, a garanzia delle obbligazioni assunte, come il pagamento del canone, l’uso della cosa con la diligenza del buon padre di famiglia, la restituzione dell’appartamento nello stesso stato in cui è stato ricevuto (art. 1587 cc).
Il locatore trattiene questa somma di denaro per tutta la durata della locazione per far fronte ad eventuali inadempimenti: mancato pagamento del canone, dei consumi, danni all’immobile o agli arredi…
Al termine dell’affitto sarà verificato lo stato dell’immobile e confrontato con la situazione iniziale (per questo è importante documentare lo stato dell’immobile all’inizio del contratto: vedi il nostro articolo consegna immobile all’inquilino). Se saranno presenti danni e vi sarà accordo sull’ammontare degli stessi si potrà detrarre la relativa spesa dal deposito cauzionale.
E’ importante ricordare che il deposito cauzionale “NON può essere imputato in conto canoni”. Spesso accade che non si paghino gli ultimi mesi “tanto c’è la cauzione”… E’ sconsigliabile questa operazione. Il deposito va costituito integro fino alla verifica dell’immobile a seguito del rilascio dello stesso.
L’art. 11 della L 392/78 stabilisce che il deposito cauzionale non può essere superiore a tre mensilità del canone ed è produttivo di interessi legali da corrispondere al conduttore
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