canoni non riscossi

Se il conduttore non paga,  i canoni non riscossi sono comunque soggetti a tassazione?

Succede sempre più spesso che i canoni di locazione NON siano riscossi dal proprietario, cioè che il conduttore non paghi regolarmente o non paghi affatto, anche a causa della crisi economica.

Il locatore si trova dunque nella spiacevole situazione di non percepire il canone dovuto e oltretutto di dover versare le imposte sui canoni non riscossi. La legge prevede infatti che Il canone di locazione non riscosso rimane soggetto ad IRPEF o a cedolare secca.

Per le locazioni ad uso abitativo il locatore “deve pagare le imposte anche sui canoni che non ha percepito, fino alla convalida di sfratto (1).

In pratica se l’inquilino è moroso ad esempio dl mese di marzo e la convalida di sfratto si ottiene nel mese di dicembre, le mensilità da marzo a dicembre vanno ugualmente inserite nella dichiarazione dei redditi.

In questa tipologia di contratto però è riconosciuto un credito di imposta: La differenza tra l’ammontare delle imposte versate calcolate anche sui canoni non percepiti e l’ammontare delle imposte dovute sui canoni effettivamente riscossi, costituisce un credito da poter portare in detrazione.

Il D.L . 34/2019 (art. 3 quinquies)ha introdotto una novità SOLO per i nuovi contratti che saranno stipulati a partire dal 1.1.2020:

Non sarà necessario attendere la convalida di sfratto per evitare la tassazione di somme non percepite basterà l’ingiunzione di pagamento o l’intimazione di sfratto per morosità (2).

(1) convalida di sfratto: atto conclusivo della procedura di sfratto per morosità con il quale il giudice accerta la morosità e dà inizio alla procedura di esecuzione dell sfratto che può giungere dopo molti mesi dall’intimazione di sfratto

(2) intimazione di sfratto per morosità: atto iniziale della procedura di sfratto per morosità