L’impossibilità di pagare il canone di locazione commerciale, a causa della chiusura dell’attività per emergenza COVID19, comincia ad assumere rilevanza giuridica in alcune pronunce dei giudici di merito.

Le decisioni dei giudici finora (es. Tribunale di Roma ordinanza n. 23871/2020 del 31 luglio) hanno giustificato al massimo il pagamento posticipato, in pratica ammettono il ritardo della prestazione, ma non la riduzione dei canoni, visto che la crisi di liquidità è un rischio che grava sul debitore

Il Tribunale di Venezia invece, con ordinanza n. 5480/2020 del 28 luglio 2020, non ha convalidato lo sfratto per morosità promosso dal locatore per mancato pagamento dei canoni di locazione per l’attività commerciale da parte del conduttore durante i mesi del lockdown. Il giudice ha rimandato le parti a procedere con la mediazione obbligatoria al fine di trovare un accordo.

In caso di fallimento della mediazione, in fase di giudizio di merito, si dovrà valutare la riduzione del canone di locazione almeno nel periodo marzo-maggio 2020.

Si riconosce che il canone di locazione non è stato pagato per impossibilità parziale e temporanea e tale situazione impedisce la convalida dello sfratto pur in presenza di una morosità accertata e limitata al solo periodo della chiusura dell’attività. Si dà quindi importanza alla volontà delle parti di proseguire il rapporto, alla regolarità dei pagamenti precedenti e si invitano le parti a trovare una soluzione di compromesso.

Il Tribunale di Palermo poi, con recente  ordinanza del  25/9/2020 ha stabilito che:

Non può ritenersi sussistente un inadempimento grave del conduttore, stante la grave situazione di emergenza sanitaria a causa del Covid-19, che ha portato all’adozione dei provvedimenti governativi di chiusura degli esercizi commerciali per più di tre mesi.

 Il conduttore, esercizio commerciale di bar ristorante, nella sua difesa ha richiamato il decreto cura Italia (art. 3 comma 6 bis). Questa norma sembra invitare il giudice  ad un’attenta valutazione della possibile esclusione di responsabilità nell’adempimento delle obbligazioni del conduttore, quando quest’ultimo ha rispettato le misure di contenimento imposte dalla normativa di emergenza. Il tribunale in accoglimento della difesa del conduttore ha negato la convalida dello sfratto  e disposto il mutamento di rito.

Assistiamo recentemente ad una mitigazione nella normativa in periodo di emergenza ispirata, per quanto possibile, al difficile riequilibrio di posizioni opposte.

Vieni a raccontarci la tua storia e sapremo consigliarti al meglio anche e soprattutto in questo momento di grande sforzo sanitario, economico e sociale.