
In questo periodo di grande emergenza sanitaria, sociale ed economica si verificano effetti sui contratti in essere.
La normativa ordinaria prevede la causa di forza maggiore cioè una situazione che non consente di eseguire la propria prestazione senza dover pagare delle penali in un momento di emergenza, come quello che attualmente si vive in Italia a causa dell’epidemia coronavirus. È il caso, ad esempio, di un evento che viene annullato da una delle parti (vedi il ricevimento di un matrimonio) per l’impossibilità di celebrarlo a causa dei provvedimenti restrittivi.
L’art. 1467 del codice civile riconosce al debitore la facoltà di richiedere la risoluzione del contratto, nel caso in cui la prestazione sia diventata eccessivamente onerosa per fatti straordinari ed imprevedibili, estranei alla sua sfera di azione.
E nel contratto di locazione?
Nell’ipotesi di chiusura dell’attività il conduttore continua ad avere la disponibilità dell’immobile, ma non può realizzare lo scopo perseguito dalle parti con la stipula del contratto (ad esempio ristorazione) Mantenendo l’interesse alla prosecuzione del rapporto non può chiedere la risoluzione del contratto.
Pertanto il conduttore potrebbe chiedere una riduzione del canone di locazione per tutto il tempo in cui saranno in vigore le limitazioni imposte dai decreti di urgenza.
Il decreto Cura Italia recentemente emanato prevede un sostegno per gli affitti di botteghe e negozi: un credito di imposta pari al 60% del canone di locazione del mese di marzo 2020. La misura vale solo per gli immobili di categoria catastale C/1.
La situazione è molto complessa e certamente difficile. Occorre un’attenta analisi caso per caso, al fine di raggiungere una soluzione conciliativa, ispirata prima che dal diritto, dal buon senso e da criteri di solidarietà.
Vieni a raccontarci la tua storia, ti consiglieremo e ti assisteremo offrendoti la soluzione adatta al tuo caso specifico in modo da sostenere ed accompagnare il cliente anche nelle situazioni difficili.
